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Bonus sociale per disagio fisico per la fornitura di energia elettrica

Servizio attivo

Dettagli

Il bonus elettrico per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico.

A chi è rivolto

Soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute, che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza. 

Come fare

I Soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute, che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno presentare istanza di ammissione presso il Comune presentando l’idonea documentazione.
Il modulo di domanda compilato in ogni sua parte e tutta la documentazione indicata, potranno essere consegnati a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure inviati per email a protocollo@comune.vicchio.fi.it ; o tramite PEC all’indirizzo comune.vicchio@postacert.toscana.it
 

Cosa serve

Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:

  1. un certificato ASL che attesti:
    1. la situazione di grave condizione di salute;
    2. la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    3. il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
    4. l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
  2. il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  3. il "Modulo B" compilato;

è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura: 

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
 

Cosa si ottiene

Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, tipologia delle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate dal beneficiario del bonus e tempo giornaliero di utilizzo. Sulla base di queste tre informazioni e del corrispondente ammontare di bonus determinato dall'Autorità, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima. Per conoscere e fare una stima del valore di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte. L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta la quota del bonus relativa al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Tempi e scadenze

La domanda di bonus per disagio fisico deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di SGAte e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti. Solo al termine di questi passaggi, se la domanda presenta tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, il cliente riceve il bonus in bolletta, generalmente entro due mesi (60 gg) dalla presentazione della domanda.
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate, il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus per disagio fisico.
Se il cliente non informa il proprio venditore e continua a percepire il bonus per disagio fisico senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

60
giorni
dalla presentazione dell'istanza
Ultimo aggiornamento:

20/12/2024, 11:47