DIFENSORE CIVICO
dal Regolamento del Difensore Civico
"1. Il Difensore Civico assicura senza alcun onere a carico del richiedente, nei limiti e secondo le modalità del presente regolamento, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi singoli o associati.
2. Il Difensore Civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell´attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l´effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell´azione amministrativa.
3. Il Difensore Civico esercita altresì le altre funzioni stabilite dalla legge.
4. Il Difensore Civico non soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia."
Tutti i cittadini che volessero usufruire del servizio di Difesa Civica dovranno, pertanto, rivolgersi al Difensore Civico della Regione Toscana utilizzando i seguenti recapiti:
sito internet www.consiglio.regione.toscana.it/difensore
GIUDICE DI PACE
materia civile
Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:
1. le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2. le cause relative alla misura ed alle modalità d´uso dei servizi di condominio di case;
3. le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 Euro), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purchè il valore della controversia non superi i 30 milioni di lire (15.493,71 Euro).
Per cause civili di valore fino a 2 milioni di lire (1.032,91 Euro), se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purchè non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile
- se ha interesse a far giudicare una questione purchè rientri nelle materie di sua competenza;
- se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere;
- se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma;
- se vuole chiedere, prima dell´inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d´urgenza o accertamenti immediati.
materia penale
Il Giudice di Pace, dal 1 ottobre 2001 anche un giudice penale (ma entra effettivamente in funzione dal 1 gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l´omissione di soccorso; contro onore, quali l´ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l´ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell´imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
LA MEDIAZIONE / CONCILIAZIONE: un’opportunità per cittadini e imprese.