La riscossione coattiva viene attivata quando le somme dovute al Comune per le varie entrate tributarie , con eventuali relative sanzioni ed interessi, non vengono versate dal contribuente entro i termini indicati nell'atto originario. La riscossione coattiva è gestita direttamente dall'Ente, attraverso dell’ingiunzione fiscale. Per il recupero coattivo, l’Ente si avvale della collaborazione della Etruria Servizi srl.
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L’ingiunzione fiscale consiste in un atto di natura complessa, atto amministrativo e titolo esecutivo, per mezzo del quale l’amministrazione accerta il credito, con eventuali interessi e sanzioni, e intima il pagamento entro 30 giorni della somma dovuta, sotto pena di esecuzione forzata.
L’ingiunzione fiscale è un istituto risalente al 1910 ma molto utilizzato dagli enti locali poiché caratterizzato dalla snellezza della procedura di recupero del credito che consente, in caso di morosità persistente, di agire esecutivamente in modo rapido, senza dover prima iscrivere a ruolo gli importi dovuti.
Decorsi 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale senza che venga effettuato il pagamento, vengono avviate le procedure di riscossione coattiva.
La riscossione coattiva è il procedimento con cui l’amministrazione finanziaria esige il pagamento di qualcosa che non risulta versato spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento.
Le principali procedure cautelari per la riscossione coattiva dei tributi sono:
I costi relativi alle eventuali procedure di riscossione coattiva (fermo amministrativo, pignoramenti, ipoteche, ecc) sono a carico del soggetto moroso.
L’ingiunzione fiscale è uno strumento disciplinato dal Regio Decreto n. 639 del 1910.
Il Decreto Legislativo n. 446 del 1997 consente il ricorso all’ingiunzione fiscale per l’esazione di tributi da parte di province e comuni.
Il termine entro il quale occorre agire per contestare l’ingiunzione fiscale decorre dalla data di notifica della stessa ed è di:
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