Descrizione
Fatturazione elettronica e cause di rifiuto
Il MEF con D.M. n.55 del 2013 ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007, pertanto è stato attribuito a questo Ente il Codice Univoco Ufficio UFZIYZ che deve essere indicato obbligatoriamente al sistema d’Interscambio (SDI) nel “Codice Destinatario”.
E´ indispensabile che i fornitori inseriscano nel tracciato xml della fattura anche CIG e CUP (ove presenti), nonché il riferimento alla determinazione con cui è stato previsto l’impegno di spesa, in quanto l’omessa o la mancata indicazione di questi elementi è causa di rifiuto dei documenti ricevuti, ai sensi del Decreto MEF n.132 del 2020.
Le amministrazioni non potranno rifiutare la fattura ricevuta quando il documento può essere corretto mediante nota di variazione ex articolo 26 del Dpr 633 del 1972 ovvero in caso di:
• mancata indicazione dello Split Payment o Scissione dei Pagamenti, nella sezione “dati di riepilogo per aliquota Iva e natura”, campo “esigibilità Iva” (fatte salvi i casi di esclusione a norma di legge);
• mancata indicazione nel campo “bollo” del valore “SI” (art.6 comma 2 del D.M. 17/06/2014), per le fatture senza Iva di importo superiore ad euro 77,47);
• errori riguardanti il totale della fattura, l’indicazione dell’aliquota Iva, l’importo delle ritenute.
Tempi di pagamento
La direttiva 2011/7/UE, recepita nella normativa nazionale con il D. Lgs n.231 del 2002, come modificato dal D. Lgs n.192 del 2012, stabilisce che il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una Pubblica Amministrazione è, di norma, pari a 30 giorni di calendario, dalla data di ricevimento del documento.
La Circolare n.36/2024 del MEF-RGS dispone che “[…] laddove l’impresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l’amministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni. […] Le scadenze di fatture superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento non sono, in alcun caso, ammissibili; […]”
Split Payment e Reverse Charge
Si ricorda che ai sensi dell'art 17-ter del D.P.R. 633/1972, fino al 30 giugno 2026, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture devono essere emesse in regime di Split Payment per cui l'imposta è versata direttamente all'Erario dagli Enti Pubblici e il fornitore incassa l’imponibile.
Sono esclusi dal meccanismo di Scissione dei Pagamenti:
• i lavoratori autonomi del regime dei minimi (sia forfettario che di vantaggio) che non applicano l’IVA;
• i professionisti che applicano ritenuta d’acconto;
• tutti coloro che sono soggetti a Inversione Contabile o Reverse Charge.
Qualora la prestazione sia resa nell’ambito delle attività rilevanti Iva, si applica il meccanismo del Reverse Charge, ai sensi dell’art. 17 c. 5 del DPR 633/1972 ai seguenti servizi:
• di pulizia relative agli edifici;
• di demolizione di edifici;
• di installazione impianti su edifici;
• di completamento su edifici.
Sono rilevanti ai fini Iva quei servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune che siano posti in essere non per obbligo istituzionale e per i quali gli Enti Locali sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti.
Per il nostro Ente le attività che rientrano nella sfera commerciale sono:
• teatro;
• museo Beato Angelico e Casa di Giotto;
• mensa;
• trasporto pubblico locale e scolastico;
• fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
• lampade votive;
• utilizzo immobili comunali: es. sala Muzio Cesari, palestra, pista di pattinaggio.