IL TRIBUTO NON E’ PIU’ IN VIGORE DAL 01.01.2021 – dall'anno 2021, infatti, sia la TOSAP che l'ICP (imposta comunale sulla pubblicità) sono state sostituite per legge dal CANONE PATRIMONIALE UNICO.
Pertanto informazioni in merito all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, compresi i passi carrabili, sono rintracciabili sulla pagina dedicata al Canone.
LA PRESENTE PAGINA VIENE LASCIATA IN CONSULTAZIONE MERAMENTE PER INFO FINTANTOCHE’ SARA’ POSSIBILE NOTIFICARE AVVISI DI ACCERTAMENTO O EFFETTUARE RAVVEDIMENTI O CHIEDERE RIMBORSI DEL TRIBUTO STESSO.
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Per qualsiasi occupazione di SPAZI ED AREE PUBBLICI è obbligatorio essere in possesso dell'apposita autorizzazione, prescindendo dal fatto che sia dovuta o meno la TOSAP (tassa per l'occupazione dei suddetti spazie ed aree).
Si considerano permanenti le occupazioni con durata SUPERIORE ALL'ANNO, temporanee quelle inferiori.
Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda va fatta pervenire all’Ufficio Protocollo. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all’arrivo. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. La domanda per l'occupazione TEMPORANEA di suolo pubblico deve essere presentata ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA del previsto inizio dell'occupazione.
Nel caso di occupazione del suolo pubblico con strutture permanenti (es. fioriere, tavoli, tende, etc.) occorre presentare apposita domanda di occupazione di suolo pubblico permanente che dovrà contenere i dati elencati per la domanda di occupazione temporanea.
PASSI CARRABILI
Sono obbligati a richiedere l´autorizzazione coloro che possiedono un accesso che preveda una modifica del piano stradale (es. smusso del marciapiede o manufatto);i proprietari di accessi a raso non sono obbligati a richiedere l´autorizzazione all´esposizione del cartello, ma si ricorda che la presenza del cartello è l´unico modo per poter chiedere l´intervento della Polizia Municipale in caso di veicoli in sosta che impediscano l´accesso.
L´autorizzazione all´esposizione del cartello di passo carrabile deve essere richiesta dal proprietario dell´accesso o da un rappresentante nel caso di comproprietà.La domanda deve essere corredata da una marca da bollo da euro 16.
La domanda deve essere corredata, quando occorre, dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda e che non siano già in possesso dell’Ente. Al fine del rilascio degli atti autorizzativi di cui al 1^ comma, dovranno essere acquisiti i pareri del Servizio Tecnico e del Servizio Polizia Municipale, nonché quello degli altri uffici eventualmente interessati
La domanda deve contenere:
l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
l’ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
l’oggetto dell’occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell’opera che si intende eventualmente eseguire, la modalità d’uso;
la sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione - se richiesto dal Comune - nella misura che è determinata dall’Ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione.
NOTA BENE - Chi fosse in possesso di PEC (casella di posta elettronica certificata) e gradisse utilizzare tale mezzo per l'invio di denunce e/o per la ricezione di comunicazioni da parte dell'ufficio, è pregato di utilizzare la mail certificata tributi.vicchio@anutel.it
Nel caso in cui per l´occupazione necessitino provvedimenti di modifica della circolazione(es. divieto di sosta, senso unico alternato, chiusura strada, etc.) occorre specificarlo per l´emissione della relativa ordinanza.
L´istruttoria della pratica è la seguente:
La concessione, con allegato il bollettino di c.c.p. per il pagamento di quanto dovuto, sarà notificata tramite il messo comunale o con raccomandata.
Per le tariffe TOSAP si veda il tariffario allegato.Le tariffe TOSAP attualmente vigenti sono invariate dal 2006 essendo tuttora quelle determinate con deliberazione della Giunta Comunale n°13 del 03.03.2006.
TRIBUTO VERSATO IN MISURA INFERIORE O NON VERSATO – POSSIBILITA’ DI “RAVVEDIMENTO OPEROSO”
Nel caso in cui non sia stato provveduto al pagamento di un tributo comunale entro i termini di legge è possibile provvedervi successivamente mediante il "ravvedimento operoso" che comporta alcuni calcoli. Per informativa si veda la modulistica allegata.
TRIBUTO VERSATO IN ECCESSO – POSSIBILITA’ DI RIMBORSI / COMPENSAZIONI
Qualora ci si accorga di aver versato in eccesso un tributo, si può chiederne il rimborso entro il 31/12 del quinto anno successivo al versamento. Si può anche chiedere di compensare tale eccesso con lo stesso tributo per altra annualità oppure per un diverso tributo comunale. Si veda la modulistica allegata per le modalità di richiesta.
SCADENZE:
La TOSAP PERMANENTE deve essere versata SPONTANEAMENTE dal contribuente, senza obbligo da parte del Comune di sollecitare il pagamento, entro il 31 Marzo di ogni anno.
Per TOSAP PERMANENTE si intendono tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche superiori all'anno, sia effettuate con fioriere, tende e simili, tavolini di bar che i PASSI CARRABILI nonché le occupazioni a carattere ricorrente, quali quelle effettuati da banchi in occasione dei MERCATI.
Normalmente, il Comune di Vicchio spedisce ai contribuenti apposito avviso: sottolineiamo che tale usanza non solleva il contribuente dall’effettuare spontaneamente il versamento anche in assenza di tale spedizione. Il versamento deve essere effettuato utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale, arrotondando l’importo all’euro intero, per difetto se la frazione non è superiore ai 49 centesimi, altrimenti per eccesso. Il mancato versamento nei termini sopra indicati darà adito all’applicazione della sanzione del 30% dell’imposta previsto dalla vigente normativa in caso di versamenti omessi o tardivi. Tale sanzione verrà irrogata mediante avviso di accertamento, da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Per occupazioni TEMPORANEE invece si provvede a riscuotere la tassa calcolata dall'ufficio competente al momento del rilascio dell'autorizzazione mediante consegna di apposito bollettino di conto corrente postale.
La tariffa applicata è di euro 1,40 al mq. al giorno. Per regolamento sono previste riduzioni in caso di lavori edili, per occupazioni di durata superiore a 15 giorni (a partire dal 16° giorno) ed in caso di spettacoli viaggianti o occupazioni richieste da associazioni locali o ONLUS.
TRIBUTO VERSATO IN MISURA INFERIORE O NON VERSATO – POSSIBILITA’ DI “RAVVEDIMENTO OPEROSO”
Nel caso in cui non sia stato provveduto al pagamento di un tributo comunale entro i termini di legge è possibile provvedervi successivamente mediante il "ravvedimento operoso" che comporta alcuni calcoli. Per informativa si veda la modulistica allegata.
TRIBUTO VERSATO IN ECCESSO – POSSIBILITA’ DI RIMBORSI / COMPENSAZIONI
Qualora ci si accorga di aver versato in eccesso un tributo, si può chiederne il rimborso entro il 31/12 del quinto anno successivo al versamento. Si può anche chiedere di compensare tale eccesso con lo stesso tributo per altra annualità oppure per un diverso tributo comunale. Si veda la modulistica allegata per le modalità di richiesta.
Per le occupazioni permanenti, si considerano automaticamente prorogate alla scadenza, qualora non intervenga, da parte del concessionario, domanda di disdetta, da presentarsi al protocollo comunale entro il 31 dicembre. La tassazione, essendo applicata per legge per anno solare, non viene frazionata anche in caso di durata dell’occupazione inferiore all’anno.
Le domande per occupazioni temporanee devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, tranne casi di documentata urgenza (vedasi art.7, commi 5 e seguenti del Regolamento TOSAP).
D. Lgs. 597/1993
Regolamento TOSAP
Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare provvedimenti specifici,irrogando le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, ENTRO IL 31/12 DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO:
- a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento (oppure nel quale è stato effettuato pagamento tardivo o inferiore al dovuto) :notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO, TARDIVO O PARZIALE PAGAMENTO
- a quello nel quale doveva essere presentata la dichiarazione : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE
- a quello nel quale è stata presentata una dichiarazione contenente infedeltà : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE DENUNCIA
Qualora si riscontrassero inesattezze in tali atti, se ne può chiedere il riesame in autotutela mediante il modello di cui sotto, prima di proporre ricorso in commissione tributaria.
RICHIESTA DI RIESAME (rettifica o annullamento) IN AUTOTUTELA
Il destinatario del provvedimento può presentare istanza sui modelli già predisposti dall’Ente per sollecitare l’avvio del procedimento di annullamento o di rettifica dell’atto stesso (ad esempio per errore di persona, errore logico o di calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati, mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.).
L’istanza deve evidenziare l’errore commesso.
Si prega di allegare copie di documentazione probatoria che non sia in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.).
L’istanza non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione di ricorso.
Ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO:
- se l’istanza di rettifica è presentata all’Ente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si ritiene essere viziato, l’Ente deve obbligatoriamente rispondere, anche con un diniego, alle istanze presentate;
- se l’istanza è presentata successivamente al termine di cui sopra, tale obbligo non sussiste, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in merito all’obbligo di risposta alle istanze presentate alla pubblica amministrazione.
In caso di istanza tardiva, quindi, è meglio premurarsi di presentare eventualmente ricorso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto, onde evitare di non poter esercitare il proprio diritto alla difesa.
NOTA BENE - Chi fosse in possesso di PEC (casella di posta elettronica certificata) e gradisse utilizzare tale mezzo per l'invio di denunce e/o per la ricezione di comunicazioni da parte dell'ufficio, è pregato di utilizzare la mail certificata tributi.vicchio@anutel.it
PROPOSIZIONE DI RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA
Contro l’avviso di accertamento è ammesso ricorso su carta bollata (atti giudiziari) alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE ai sensi del D.Lgs. 31.12.92 n. 546 e s.m.i., ovvero mediante notifica al Comune di ricorso entro i 60 giorni e deposito dello stesso presso la Commissione Tributaria successivamente, ovverosia entro 30 giorni. Tale termine è valido SOLAMENTE per i ricorsi di valore superiore a cinquantamila euro (calcolando la sola imposta), applicandosi invece la procedura di reclamo (di cui al successivo paragrafo) a quelli di importo inferiore.
Per i ricorsi di importo (calcolando la sola imposta) inferiore ad € 50.000, infatti, si attiva la procedura di reclamo e non potranno essere depositati in commissione tributaria prima di 90 giorni dalla loro notifica. Trova applicazione l’art.17/bis – D.Lgs.546/1992 e s.m.i., ovvero:
1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. 2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
Per l’impugnazione, si tiene conto dei termini di sospensione previsti dalla vigente normativa, ovverosia dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 che dispone che "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione").
Il contribuente dovrà, a pena di inammissibilità, notificare il Suo ricorso all’Ufficio Tributi mediante una delle seguenti modalità: consegna diretta al protocollo, spedizione a mezzo di raccomandata a/r (in questo caso la data di spedizione ha valore quale data di presentazione) o a mezzo ufficiale giudiziario. Alla Commissione Provinciale dovrà essere consegnato 1) il ricorso originale se la notifica all’ Ufficio Tributi è avvenuta tramite ufficiale giudiziario (art. 137 C.p.C.), oppure la copia conforme all’originale se la notifica è avvenuta mediante deposito diretto o tramite spedizione postale; 2) l'originale o la fotocopia del provvedimento impugnato; 3) gli originali o le copie dei documenti prodotti a propria difesa da elencare nel ricorso cui sono allegati.
Se l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata/liquidata è superiore ad € 3000 (tremila) è necessario dare mandato ad un difensore abilitato all’assistenza tecnica nel processo tributario.
Ci teniamo a ricordare che la giurisdizione in campo tributario è esplicitamente demandata dalla legge al Giudice Tributario, ovvero alle Commissioni Tributarie Provinciali (e, per il secondo grado, alle Commissioni Regionali). Rivolgersi a difensore civico, garante del contribuente, sindaci ed assessori non garantisce in alcun modo la difesa del contribuente e, anzi, spesso provoca la definitività degli atti per decorrenza dei termini per la loro impugnazione (60 giorni dalla notifica).
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