La TASI era una delle componenti della IUC.
IL TRIBUTO NON E’ PIU’ IN VIGORE DAL 01.01.2020. – SI FA PRESENTE INOLTRE CHE DAL 01.01.2016 TUTTE LE ALIQUOTE ERANO UGUALI A ZERO E DUNQUE NON ANDAVANO EFFETTUATI VERSAMENTI.
LA PRESENTE PAGINA VIENE LASCIATA IN CONSULTAZIONE MERAMENTE PER INFO FINTANTOCHE’ SARA’ POSSIBILE NOTIFICARE AVVISI DI ACCERTAMENTO O EFFETTUARE RAVVEDIMENTI O CHIDERE RIMBORSI DEL TRIBUTO STESSO.
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Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili ("TASI"), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, e cioè:
- pubblica sicurezza e vigilanza fino ad un massimo del 30 %
- tutela del patrimonio artistico e culturale fino ad un massimo del 20%
- illuminazione stradale pubblica fino ad un massimo del 100%
- servizi cimiteriali fino ad un massimo del 20%
- servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico fino ad un massimo del 100%
- servizio di protezione civile fino ad un massimo del 100%
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali fino ad un massimo del 20%
La TASI è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
La TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24. dall'anno 2015 LA SCADENZA PER IL PAGAMENTO E' 16 GIUGNO (ACCONTO) / 16 DICEMBRE (SALDO) FERMA RESTANDO LA POSSIBILITA' DI PAGARE IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16.06
NOTA BENE - ANCHE PER L'ANNO 2019 TUTTE LE ALIQUOTE SONO PARI A ZERO quindi nessuno dovrà pagare TASI.
La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
TRIBUTO VERSATO IN MISURA INFERIORE O NON VERSATO – POSSIBILITA’ DI “RAVVEDIMENTO OPEROSO”
Nel caso in cui non sia stato provveduto al pagamento di un tributo comunale entro i termini di legge è possibile provvedervi successivamente mediante il "ravvedimento operoso" che comporta alcuni calcoli. Per informativa si veda la modulistica allegata.
TRIBUTO VERSATO IN ECCESSO – POSSIBILITA’ DI RIMBORSI / COMPENSAZIONI
Qualora ci si accorga di aver versato in eccesso un tributo, si può chiederne il rimborso entro il 31/12 del quinto anno successivo al versamento. Si può anche chiedere di compensare tale eccesso con lo stesso tributo per altra annualità oppure per un diverso tributo comunale. Si veda la modulistica allegata per le modalità di richiesta.
art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147
Regolamento IUC
Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare provvedimenti specifici,irrogando le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, ENTRO IL 31/12 DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO:
- a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento (oppure nel quale è stato effettuato pagamento tardivo o inferiore al dovuto) : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO, TARDIVO O PARZIALE PAGAMENTO
- a quello nel quale doveva essere presentata la dichiarazione : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE
- a quello nel quale è stata presentata una dichiarazione contenente infedeltà : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE DENUNCIA
Qualora si riscontrassero inesattezze in tali atti, se ne può chiedere il riesame in autotutela mediante il modello di cui sotto, prima di proporre ricorso in commissione tributaria.
RICHIESTA DI RIESAME (rettifica o annullamento) IN AUTOTUTELA
Il destinatario del provvedimento può presentare istanza sui modelli già predisposti dall’Ente per sollecitare l’avvio del procedimento di annullamento o di rettifica dell’atto stesso (ad esempio per errore di persona, errore logico o di calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati, mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.).
L’istanza deve evidenziare l’errore commesso.
Si prega di allegare copie di documentazione probatoria che non sia in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.).
L’istanza non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione di ricorso.
Ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO:
- se l’istanza di rettifica è presentata all’Ente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si ritiene essere viziato, l’Ente deve obbligatoriamente rispondere, anche con un diniego, alle istanze presentate;
- se l’istanza è presentata successivamente al termine di cui sopra, tale obbligo non sussiste, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in merito all’obbligo di risposta alle istanze presentate alla pubblica amministrazione.
In caso di istanza tardiva, quindi, è meglio premurarsi di presentare eventualmente ricorso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto, onde evitare di non poter esercitare il proprio diritto alla difesa.
NOTA BENE - Chi fosse in possesso di PEC (casella di posta elettronica certificata) e gradisse utilizzare tale mezzo per l'invio di denunce e/o per la ricezione di comunicazioni da parte dell'ufficio, è pregato di utilizzare la mail certificata tributi.vicchio@anutel.it
PROPOSIZIONE DI RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA
Contro l’avviso di accertamento è ammesso ricorso su carta bollata (atti giudiziari) alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE ai sensi del D.Lgs. 31.12.92 n. 546 e s.m.i., ovvero mediante notifica al Comune di ricorso entro i 60 giorni e deposito dello stesso presso la Commissione Tributaria successivamente, ovverosia entro 30 giorni. Tale termine è valido SOLAMENTE per i ricorsi di valore superiore a cinquantamila euro (calcolando la sola imposta), applicandosi invece la procedura di reclamo (di cui al successivo paragrafo) a quelli di importo inferiore.
Per i ricorsi di importo (calcolando la sola imposta) inferiore ad € 50.000, infatti, si attiva la procedura di reclamo e non potranno essere depositati in commissione tributaria prima di 90 giorni dalla loro notifica. Trova applicazione l’art.17/bis – D.Lgs.546/1992 e s.m.i., ovvero:
1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. 2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
Per l’impugnazione, si tiene conto dei termini di sospensione previsti dalla vigente normativa, ovverosia dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 che dispone che "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione").
Il contribuente dovrà, a pena di inammissibilità, notificare il Suo ricorso all’Ufficio Tributi mediante una delle seguenti modalità: consegna diretta al protocollo, spedizione a mezzo di raccomandata a/r (in questo caso la data di spedizione ha valore quale data di presentazione) o a mezzo ufficiale giudiziario. Alla Commissione Provinciale dovrà essere consegnato 1) il ricorso originale se la notifica all’ Ufficio Tributi è avvenuta tramite ufficiale giudiziario (art. 137 C.p.C.), oppure la copia conforme all’originale se la notifica è avvenuta mediante deposito diretto o tramite spedizione postale; 2) l'originale o la fotocopia del provvedimento impugnato; 3) gli originali o le copie dei documenti prodotti a propria difesa da elencare nel ricorso cui sono allegati.
Se l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata/liquidata è superiore ad € 3000 (tremila) è necessario dare mandato ad un difensore abilitato all’assistenza tecnica nel processo tributario.
Ci teniamo a ricordare che la giurisdizione in campo tributario è esplicitamente demandata dalla legge al Giudice Tributario, ovvero alle Commissioni Tributarie Provinciali (e, per il secondo grado, alle Commissioni Regionali). Rivolgersi a difensore civico, garante del contribuente, sindaci ed assessori non garantisce in alcun modo la difesa del contribuente e, anzi, spesso provoca la definitività degli atti per decorrenza dei termini per la loro impugnazione (60 giorni dalla notifica).
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