Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita. Le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute a condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili.
Non è previsto l’ottenimento di autorizzazioni preventive e limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti effettuare all’interno di esercizi commerciali, tranne che nei periodi delle vendite di fine stagione, nei trenta (30) giorni precedenti a tali periodi e nel mese di dicembre.
In tutte le vendite straordinarie è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
Le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
Le asserzioni pubblicitarie devono contenere l’indicazione della durata della vendita.
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