La vendita di oggetti antichi e/o usati erano disciplinati, oltre che dalla normale legislazione in materia di commercio, anche dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. ed in particolare dagli artt. 126 e 128.
L’articolo 126 è stato recentemente abrogato dal D. Lgs 222/2016, pertanto non è più necessaria una comunicazione specifica, ma la sola presentazione del semplice SCIA per l’attività di commercio.
La norma, tuttavia, non ha esplicitamente abrogato il successivo articolo 128, che prevedeva la tenuta del registro.
Un parere del Ministero dell’Interno del 2.03.2017, n. 557/PAS/U/003342/12020.A(1), interpellata a tale proposito, sostiene che “pare doversi propendere per la tesi per cui l’abrogazione dell’art. 126 TULPS, disposta dall’art. 5 c.3 del D. Lgs. n. 222/2016, abbia sottratto gli esercenti contemplati da tale articolo all’obbligo di tenuta del registro indicato”.
Tuttavia, in chiusura, l’ufficio scrivente precisa che “sta compiendo ulteriori approfondimenti al riguardo, anche alla luce delle materiali conseguenze dell’abrogazione in discorso relativamente alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica (si veda ad es. problematiche relativa alla ricettazione, ndr) collegate ad alcuni dei settori economici interessati, sicché si fa necessariamente riserva di ulteriori elementi di valutazione”.
In via prudenziale, pertanto, si consiglia- fino alla modifica di legge- la tenuta dei suddetti registri.
Il registro va ac Le pratiche vanno inoltrate al SUAP ASSOCIATO istituito presso l' Unione dei Comuni del Mugello attraverso il sistema regionale STAR.
Il sistema STAR è accessibile dal sito dell'Unione: http://www.uc-mugello.fi.it/servizi/scheda-servizio/suap dal link che si trova sinistra della pagina, denominato Servizio online presentazione istanze (STAR)
Per accedere al servizio STAR occorre autenticarsi: gli strumenti di autenticazione sono la Carta Nazionale dei Servizi oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Per tutte le informazioni sull'inserimento delle pratiche, si consiglia di contattare il SUAP ai seguenti recapiti:
055-84527264/247/258
suap@uc-mugello.fi.it
Requisiti morali (si veda commercio in Esercizio di vicinato o Medie Strutture di Vendita)
Registro delle operazioni giornaliere previste dall’art. 128 del Tulps n. 773/1931 e dell’art. 247 del Regolamento n. 635/1940 da far vidimare al Comune competente per territorio
L’esercizio dovrà naturalmente aver presentato apposita SCIA per apertura di esercizio di vicinato ovvero DOMANDA di autorizzazione qualora l’esercizio venga aperto in forma di media struttura di vendita.
L’esercente dovrà inoltre provvedere ad acquistare un Registro delle operazioni giornaliere previste dall’art. 128 del Tulps n. 773/1931 e dell’art. 247 del Regolamento n. 635/1940 che porterà al Comune competente per la necessaria vidimazione.
ATTENZIONE: Dalla presente disciplina è escluso il commercio di preziosi, disciplinato dall’art.127 tuttora vigente, che prevede l’autorizzazione da parte della Questura.
RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. -Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
RD 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii - Regolamento attuativo;
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