Ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. è possibile installare giochi leciti nei pubblici esercizi già autorizzati ai sensi dell’art. 86 (e dunque alberghi/pensioni, bar/ristoranti, esercizi ricettivi in genere e simili e in quelli autorizzati ai sensi degli art. 88 (e dunque sale scommesse e simili), nella misura massima consentita dai Decreti Ministeriali, la quale dipende dai metri quadri del locale.
Tuttavia, è sempre necessario ESPORRE la Tabella dei Giochi Proibiti vidimata dal Comune. Per averla è sufficiente presentarsi all'Ufficio Sviluppo Economico del Comune.
E’ sufficiente presentarsi in Comune per ritirare la copia vidimata.
I requisiti sono legati al tipo di attività che si svolge; in genere sono i seguenti:
- Requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)
- RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. e del DPR 252 del 3 giugno 1998 (Antimafia).
La Tabella dei Giochi Proibiti verrà rilasciata immediatamente se presente in sede in sede il Responsabile del Settore per la vidimazione e comunque nei tempi previsti dalla L.241/90.
La Tabella dei Giochi Proibiti va esposta all’interno del locale.
- RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. -Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
- RD 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii - Regolamento attuativo;
- Regolamento comunale sui luoghi ed i locali in cui si esercita il gioco.
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