E' il riconoscimento di uno stato invalidante diverso da causa di servizio, lavoro o di guerra, in base al quale l´interessato/a può ottenere benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.
Per ottenere lo stato di invalidità:
L´art. 2 della L.118/71 definisce invalidi civili i ciitadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacitò lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono considerati invalidi civili anche i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni.
COSA SPETTA -
la L.118/71 considera diverse soglie di invalidità:
-soglia minima di 1/3 dà diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche
-soglia del 46% è prevista per l´iscizione nelle liste speciali per l´assunzione obbligatoria al lavoro
-soglia del 74% dà diritto all´assegno mensile di invalidità
-100% dà diritto alla pensione di inabilità in qualità di invalido totale e, per i soggetti non deambulanti e non autosufficienti, il diritto all´indennità di accompagnamento.
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