Gli spettacoli viaggianti sono disciplinati, oltre che dal T.U.L.P.S., da una legge speciale (L. 337 del 1968) e da uno specifico Regolamento comunale per la disciplina della concessione di aree agli esercenti lo spettacolo viaggiante.
Sono attrazioni dello spettacolo viaggiante tutte quelle indicate dal DM del 23.04.1969 e ss.mm.ii. a prescindere dal fatto che siano o meno montate in modo temporaneo o permanente, in aree pubbliche o private.
Le domande devono essere presentate al Comune tramite PEC all’indirizzo: comune.vicchio@postacert.toscana.it, con congruo anticipo (almeno 60 giorni prima dell'evento), dal momento che parchi divertimento e circhi passano necessariamente dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio del parere di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S.
Le spese inerenti l’eventuale sopralluogo della Commissione sono a carico del richiedente
Requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. e del DPR 252 del 3 giugno 1998 (Antimafia).
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE per SPETTACOLO VIAGGIANTE, che dovrà contenere l’indicazione del codice identificativo dell’attrazione;
Eventuale DOMANDA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, se l’evento è temporaneo e se viene svolto su suolo pubblico.
Se si effettua attività di somministrazione temporanea occorre presentare apposita e distinta SCIA e relativa NOTIFICA SANITARIA.
Per il rilascio delle autorizzazioni per lo spettacolo viaggiante sono necessarie due marche da bollo da € 16,00, una da apporre nella domanda e una da apporre sull’autorizzazione al momento del rilascio.
In caso di evento temporaneo su suolo pubblico occorreranno due ulteriori marche da bollo da € 16,00 per le relative domanda e concessione di suolo pubblico.
Inoltre, in caso di sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, le relative spese sono a carico del richiedente.
Si ricorda inoltre che la eventuale notifica sanitaria è soggetta al pagamento dei diritti ASL, quantificati dall’azienda sanitaria e indicati direttamente nella modulistica.
I tempi dipendono dalla convocazione o meno della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo per la verifica di agibilità, ma comunque – ferma restando la completezza della documentazione presentata - l’autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Sono attrazioni dello spettacolo viaggiante tutte quelle indicate dal DM del 23.04.1969 e ss.mm.ii. a prescindere dal fatto che siano o meno montate in modo temporaneo o permanente, in aree pubbliche o private. A titolo di esempio segnaliamo che rientrano in questa categoria i gonfiabili, i soggetti a dondolo (kiddie rides), le gru per la pesca verticale e molte altre: si raccomanda pertanto la lettura integrale dell'elenco ministeriale.
E’ necessario che qualunque soggetto intenda installare una attrazione dello spettacolo viaggiante si accerti PREVENTIVAMENTE:
- che l'attrazione sia dotata di codice identificativo, rilasciato dal Comune di residenza ovvero da quello in cui l'attrazione viene per la prima volta messa in funzione, previa verifica effettuata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS). Il codice è riprodotto su una targhetta metallica che deve essere obbligatoriamente applicata in maniera permanente all'attrazione;
- di essere in possesso di licenza ex art. 69 TULPS per l'esercizio di tale attività nel proprio Comune di residenza: la licenza riporterà le indicazioni relative alla/e attrazione/i e, per ciascuna di esse, riporterà il codice identificativo;
- di essere in possesso di collaudo annuale e di assicurazione in corso di validità.
L. 337/1968;
RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. -Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
RD 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii - Regolamento attuativo
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