Per essere ammesso a beneficiare della quota accantonata degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”, l'interessato deve allegare alla domanda, la seguente documentazione:
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal comune e commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.
Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.
l contributo di concessione è fissato in percentuali dai Comuni per ciascuna categoria di immobile (residenziale, commerciale, alberghiera ecc.)
Le opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria sono regolate dalla legge 29 settembre 1964 n. 847, integrata dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e sono considerate opere di urbanizzazione primaria:
a) pubblica illuminazione;
b) spazi di verde attrezzato;
c) strade residenziali;
d) spazi di sosta o di parcheggio;
e) fognature;
f) rete idrica;
g) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas.
h) impianti cimiteriali (ex art. 26-bis L. 28.02.1990 n. 38).
2. Sono invece opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per i servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell’impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente la concessione, ovvero dell’impegno da parte dell’Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia (ora permesso a costruire) , questi dovrà presentare al comune, per l’approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate.Allo scopo di assicurare il rispetto dell’obbligo assunto, normalmente l’interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.
Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del comune, a collaudo effettuato da parte dell’Amministrazione comunale.
Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.
Nel caso in cui la zona interessata alla concessione edilizia sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l’Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte del comune entro i successivi tre anni.
Quest’ultimo provvedimento dovrà stabilire l’importo in Euro per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.
Il richiedente la concessione edilizia dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato della deliberazione con la quale il comune ha approvato l’opera e se ne è assunta l’esecuzione.
Quando l’opera assunta dal comune riguardi più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo).
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