Pubblico Spettacolo

Pubblico Spettacolo

Ufficio: Sviluppo economico
Referente: Samanta Pampaloni
Responsabile: Bargelli Cristina
Indirizzo: Via Garibaldi, 1 - 50039 Vicchio FI
Tel: 055 8439225 - 265
E-mail: sv,pampaloni@comune.vicchio.fi.it: c.bargelli@comune.vicchio.fi.it
Orario di apertura: vedi nella home page sezione IL COMUNE - UFFICI E ORARI

Descrizione

Le procedure inerenti il  rilascio delle autorizzazioni di Pubblico Spettacolo e Trattenimento sono disciplinate dal datato eppure ancora vigente Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii., in particolare dagli artt. 68 e 69, e dal suo Regolamento attuativo RD 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii
Le autorizzazioni di pubblico spettacolo possono essere permanenti, cioè legate a specifici locali (discoteche, teatri,ecc), per le quali necessita sempre la verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. oppure a carattere temporaneo, per eventi quindi che hanno durata limitata nel tempo.

Modalità di richiesta

Le domande devono essere presentate al Comune tramite PEC all’indirizzo: comune.vicchio@postacert.toscana.it, con congruo anticipo (almeno 60 giorni prima dell'evento),
Senza tale preavviso potrebbero mancare i tempi tecnici per la valutazione della documentazione, la sua presentazione in Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, la convocazione di quest'ultima e l'eventuale sopralluogo a strutture montate (ai fini della verifica dell’agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S.)
Le spese inerenti l’eventuale sopralluogo della Commissione sono a carico del richiedente.

Requisiti del richiedente

Requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. e del DPR 252 del 3 giugno 1998 (Antimafia).

Documentazione da presentare

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE per locale/evento di pubblico spettacolo.
Eventuale DOMANDA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, se l’evento è temporaneo e se viene svolto su suolo pubblico.
Se si effettua attività di somministrazione congiunta occorre presentare apposita e distinta SCIA e relativa NOTIFICA SANITARIA (se temporanea direttamente al Comune; se permanente tramite sportello SUAP).

Iter procedura

I tempi dipendono dalla convocazione o meno della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo per la verifica di agibilità, ma comunque – ferma restando la completezza della documentazione presentata -  l’autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Costi

Per il rilascio delle autorizzazioni sono necessario due marche da bollo da € 16,00, una da apporre nella domanda e una da apporre sull’autorizzazione al momento del rilascio.
In caso di evento temporaneo su suolo pubblico occorreranno due ulteriori marche da bollo da € 16,00 per le relative domanda e concessione di suolo pubblico.
Inoltre, in caso di sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, le relative spese sono a carico del richiedente.
Si ricorda inoltre che la eventuale notifica sanitaria è soggetta al pagamento dei diritti ASL, quantificati dall’azienda sanitaria e indicati direttamente nella modulistica.

Tempi

I tempi dipendono dalla convocazione o meno della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo per la verifica di agibilità, ma comunque – ferma restando la completezza della documentazione presentata -  l’autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Informazioni

I pubblici spettacoli si possono distinguere in:
Pubblici trattenimenti  (di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S)
La verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80  non è necessaria per i trattenimenti di minore significatività.
Tali spettacoli devono avere almeno le seguenti caratteristiche:
- luogo all'aperto/locale già agibile ai sensi dell'attività di Pubblico Spettacolo;
- palchi e pedane sotto gli 80 cm;
- assenza di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree non accessibili al pubblico.
La valutazione sulla necessarietà della verifica di agibilità spetta al Comune, una volta ricevute la domanda e le relazioni tecniche allegate ad essa. Occorre pertanto un congruo preavviso nella loro presentazione.
Pubblici spettacoli (di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S)
La verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.   è ritenuta necessaria  per  tutti gli spettacoli di maggiore significatività per l'allestimento dei quali, si necessita di:
- rilevanti strutture: palchi, torri per luci (le cosiddette americane), tribune o altre strutture per lo stazionamento del pubblico;
- notevole affluenza e assembramento di persone.
In questi casi  è necessario ricorrere, prima del rilascio dell'autorizzazione, alla verifica di di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS). In tal caso la documentazione richiesta è quella indicata e dettagliatamente descritta nel Massimario della Prefettura di Firenze.

Avvertenze

Per le attività di pubblico spettacolo e trattenimento, per cui si ritiene di superare i limiti previsti, in materia di rumore, dal vigente Regolamento delle attività rumorose, può essere richiesta una deroga: per informazioni in merito occorre rivolgersi competente Ufficio Ambiente del Comune.
L’autorizzazione di pubblico spettacolo non esonera in nessun modo dall’obbligo di munirsi di eventuale permesso della SIAE.

Normativa di riferimento

RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. -Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
RD 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii - Regolamento attuativo

Data creazione

Mercoledì, 10 Gennaio, 2018 - 09:45

Data ultima modifica

Mercoledì, 10 Gennaio, 2018 - 09:45

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