Iscrizione anagrafica - residenza

Iscrizione anagrafica - residenza

Ufficio: servizi demografici
Referente: Lorella Nardoni - Giacomo Marzi
Responsabile: Lucia Malcontenti Manetti
Indirizzo: Via Garibaldi 1
Tel: 055 8439221
E-mail: demografici@comune.vicchio.fi.it ; anagrafe@comune.vicchio.fi.it
Orario di apertura: vedi nella home page sezione IL COMUNE - UFFICI E ORARI

Modalità di richiesta

Cittadini comunitari e extracomunitari
Per i cittadini comunitari e extra-comunitari, oltre alla dichiarazione di cui sopra, occorre presentare la documentazione di cui agli elenchi sottostanti (all. a per extra comunitari e all. b per comunitari).

In caso di trasferimento di residenza all'estero occorre provvedere a fare la cancellazione presso il Comune di Vicchio, compilando il sottostante modello e recapitandolo all'Ufficio Anagrafe con le solite modalità del modello di iscrizione,
 

Requisiti del richiedente

Residenza in tempo reale

Dal 2012 I cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall'estero e chiede l'iscrizione anagrafica a Vicchio) e i cambi di abitazione (per chi è già residente a Vicchio e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all'interno del territorio comunale) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte dell'ufficio.

Come inviare la dichiarazione di cambio residenza:
1) In maniera autonoma sulla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it effettuando l’accesso con SPID o CIE e accedendo ai Servizi Online;
2) presentando la dichiarazione all’Ufficio Servizi Demografici del municipio con le seguenti modalità:
- di persona, previo appuntamento, compilando la dichiarazione dinanzi al personale addetto allo sportello
- con raccomandata all’indirizzo COMUNE DI VICCHIO, Via Garibaldi n. 1, 50039 Vicchio
- per posta elettronica ordinaria agli indirizzi email: anagrafe@comune.vicchio.fi.it oppure demografici@comune.vicchio.fi.it
- tramite PEC all’indirizzo comune.vicchio@postacert.toscana.it .
Il modulo ministeriale di dichiarazione di cambio residenza può essere ritirato presso il Comune oppure scaricato dal sito web nella sezione “Modulistica”. Dopo averlo compilato in ogni sua parte e firmato si potrà trasmetterlo insieme con una fotocopia completa (fronte - retro) del proprio documento d'identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R.445/2000).
L'ufficiale d'anagrafe non potrà accettare dichiarazioni in un formato diverso o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco.
 

Informazioni

Ulteriori informazioni sulle continue leggi che riguardano l'immigrazione possono essere consultate su PAeSI o nel sito della Questura (link sottostate)

Avvertenze

Avvertenze importanti

Nel caso in cui nell'abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un'altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all'ingresso. In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile.

Il consenso potrà essere fornito:
a) di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio
b) compilando l'apposito campo nel modello di dichiarazione e allegando una fotocopia (fronte - retro) del documento di identità.

Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l'ufficio effettuerà le verifiche all’indirizzo dichiarato (tramite la Polizia Municipale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente acquisita dal comune di provenienza.

Entro il 45° giorno l'ufficio potrà emettere un preavviso di diniego del cambio di residenza nel caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l'iscrizione anagrafica oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.

In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l'annullamento della residenza e il ripristino della precedente situazione.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

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