Il commercio su area pubblica è disciplinato dalla Legge Regionale sul Commercio (n. 28/2005) e può essere esercitato in forma itinerante da imprenditori individuali o società di persone previa presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio
Le pratiche vanno inoltrate al SUAP ASSOCIATO istituito presso l' Unione dei Comuni del Mugello attraverso il sistema regionale STAR
Per accedere al servizio STAR occorre autenticarsi: gli strumenti di autenticazione sono la Carta Nazionale dei Servizi oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Per tutte le informazioni sull'inserimento delle pratiche, si consiglia di contattare il SUAP ai seguenti recapiti:
055-84527264/247/258
suap@uc-mugello.fi.it
• Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 13 della LR 28/2005, ovvero dell’art. 71, commi da 1 a 5 del D. Lgs. 59/2010;
• Possesso dei requisiti professionali, se si tratta di vendita di alimentari, ai sensi dell’art. 14 della LR 28/2005, ovvero dell’art. 71, commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 59/2010;
SCIA di commercio su area pubblica in forma itinerante reperibile e compilabile on line dal sito del SUAP
NOTIFICA SANITARIA reperibile e compilabile on line dal sito del SUAP se si tratta del settore alimentare.
Dichiarazione relativa alle matricole INPS ed eventualmente INAIL, necessaria per la verifica della regolarità contributiva ai sensi della LR 63/2011.
Diritti di istruttoria SUAP di € 29,00 da versate sul c/c 15312507 intestato Unione Montana dei Comuni del Mugello Servizio Tesoreria.... Causale Diritti Suap ---; l’attestazione di avvenuto pagamento deve essere allegata alla pratica.
Si ricorda inoltre che la notifica sanitaria –laddove necessaria- è soggetta al pagamento dei diritti ASL, quantificati dall’azienda sanitaria e indicati direttamente nella modulistica.
La SCIA, come noto, ha immediata efficacia
La SCIA di commercio su area pubblica in forma itinerante abilita all’esercizio in tutto il territorio nazionale nelle aree pubbliche non interdette a tale scopo. Abilita altresì alla partecipazione a fiere e fiere promozionali e alle procedure di spunta nei mercati e fiere con posteggi dati in concessione temporaneamente liberi.
Ciascun Comune, nel proprio Piano del Commercio, individua le aree interdette al commercio in forma itinerante. E’ pertanto onere dell’esercente verificare dette aree presso i Comuni in cui intende esercitare l’attività.
E’ sempre vietato il commercio in forma itinerante di funghi epigei.
Il commercio su area pubblica di beni usati è sottoposto ad ulteriori adempimenti e alla presentazione di un’ulteriore comunicazione ai sensi degli artt. 126 e 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), R.D. 773/1931.
Il commercio su area pubblica di oggetti da punte e da taglio è soggetto al preventivo rilascio di autorizzazione triennale da parte del Comune di residenza ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), R.D. 773/1931 e alla vidimazione di tale autorizzazione da parte dei singoli Comuni in cui l’operatore esercita.
Regolamento per la disciplina, organizzazione e svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare nr. 44/2010 e successivamente modificato con deliberazione nr. 27/2012/CC;
Piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare nr. 44/2010 e successivamente modificato con deliberazione nr. 27/2012/CC; LR n. 28 del 7.02.2005 e ss.mm.ii; Regolamento d’attuazione 15/R del 1.04.2009 e ss.mm.ii;
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